Formazione continua

Ogni iscritto ha accesso all’area riservata del sito Sidaf per visualizzare la propria scheda personale, la propria situazione in merito all’assolvimento degli obblighi formativi e la propria situazione assicurativa in relazione all’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

Come previsto dall’art. 18, comma 1, del Regolamento Il mancato adempimento dell’obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare, pertanto entro tale data gli iscritti devono richiedere il riconoscimento delle attività formative organizzate da altri enti.

Coloro che, ai sensi dell’art. 15 del citato Regolamento, sono esonerati dall’obbligo formativo devono formalizzare la richiesta di esonero, firmata digitalmente e inviare tramite PEC raccomandata alla segreteria, allegando un documento di identità.